La carta di identità - Rete Civica del comune di Alto Reno Terme

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La Carta d'identità

Che cos'è
La carta d’identità costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia, ha la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare, ma è anche titolo valido per l’espatrio per i cittadini italiani in tutti i Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi che vi acconsentono. Per conoscere l’elenco dei Paesi si può consultare il sito della Polizia di Stato oppure il sito del Ministero degli Esteri “Viaggiare Sicuri”.

Chi può fare la richiesta:
Tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti o dimoranti nel Comune, senza limiti di età.

Cittadini residenti: la carta d’identità è rilasciata a tutti i cittadini senza limiti di età.

Cittadini non residenti: solo in casi eccezionali, la carta d’identità puo’ essere rilasciata a persone non residenti per gravi e comprovati motivi.

Stranieri residenti: i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti nel Comune possono ottenere una carta d’identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio.

I cittadini italiani residenti all’estero: i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) possono richiedere la carta d’identità cartacea sia presso l’ufficio Anagrafe sia presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza.


Validità
La validità della carta d’identità varia a seconda dell’età:
• minori di 3 anni: 3 anni di validità;
• minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni: 5 anni di validità;
• maggiorenni: 10 anni di validità.
Per le carte di identità rilasciate dal 10 febbraio 2012 la validità è estesa fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita (compleanno) del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Documenti richiesti
• presenza fisica della persona titolare della carta d’identità;
• documento d’identità scaduto o altro documento di identificazione; per i minorenni non in possesso di altro documento i genitori dichiarano, consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, alla presenza dell’Ufficiale d’anagrafe, che le foto presentate da apporre sul documento riproducono le sembianze del minore;
• denuncia di furto o smarrimento all’autorità di Pubblica Sicurezza;
• per i cittadini extracomunitari è opportuno l’esibizione del permesso di soggiorno e/o ricevute di rinnovo;
• n. 3 fototessere recenti, a capo scoperto, senza capelli sul viso, il soggetto deve essere rivolto all’obiettivo e lo sfondo deve essere di colore chiaro.

Documento valido per l’espatrio – Ulteriore documentazione
MINORENNI
Gli esercenti la potestà genitoriale devono prestare l’assenso alla presenza dell’Ufficiale d’anagrafe ovvero sottoscrivere il modello di assenso e trasmetterlo secondo le modalità previste dall’art.38 del DPR 445/2000; in mancanza dell’assenso dell’altro genitore è necessario l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Se genitore naturale, è necessario seguire le disposizioni riportate nell’art.317-bis del Codice Civile.
Per i minori di età inferiore agli anni 14 che si devono recare all’Estero l’uso della carta di identità è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci ed in particolare:
- se accompagnati da uno o entrambi i genitori, le generalità degli stessi possono essere indicate sul retro della carta di identità stessa se espressamente richiesto, in difetto, si consiglia di dotarsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (Es: estratto dell'atto di nascita con indicazione della paternità e maternità) da allegare alla carta di identità;
- se accompagnati da altre persone, è necessario munirsi di una dichiarazione di affido rilasciata da chi può dare l’assenso, da convalidare dalla competente Questura indicante le generalità dell’accompagnatore e/o dell’ente o compagnia di trasporto.
Per le carte di identità rilasciate ai minori degli anni 14 prima del 24 gennaio 2012, a richiesta dei genitori, è sempre possibile indicare il nome dei genitori o di chi ne fa le veci sul retro della carta d'identità stessa.

Proroga
Coloro che sono in possesso di una carta d’identità con scadenza quinquennale che compiano la scadenza a far data dal 26 giugno 2008, possono far apporre il timbro di proroga quinquennale del documento.
Si fa tuttavia presente che in alcuni Paesi sono state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d’identità prorogate, pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai viaggiatori di munirsi comunque di passaporto o di nuova carta d’identità (Circolare Ministero Interno n. 23/2010). E’ buona regola in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l’ingresso.

Rinnovo
Può rinnovare la carta d'identità anche chi ne abbia denunciato lo smarrimento, la sottrazione furtiva, chi ne possiede una deteriorata oppure contenente generalità modificate (cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza).
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati nella carta d'identità in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 35, D.P.R. n. 445/2000).
Nella carta d'identità non è più necessaria l’indicazione dello stato civile a meno che non lo richieda l’interessato.
Per ulteriori chiarimenti, contattare l'ufficio anagrafe.

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