REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA - 3.1.j - Rete Civica del comune di Alto Reno Terme

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Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili

Ai sensi dell’art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, dal 01.01.2014 è entrata in vigore la nuova Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

 

REGOLAMENTO TARI VIGENTE

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del
Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo
alla stessa annualità, salva diversa scadenza prevista dalla norma.
4. Le tariffe approvate dal Consiglio Comunale acquisiscono efficacia dalla data di pubblicazione
della Deliberazione di approvazione all’interno del “Portale del Federalismo Fiscale”, a
condizione che quest’ultima avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui le tariffe si riferiscono,
salva deroga normativa del termine.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine indicato al comma 3 e nel rispetto delle formalità di cui al comma 4, ha effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano
le tariffe applicate per l’anno precedente.


Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti
e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio
fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest’ultime a
loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
riportate nell’allegato 1) al presente regolamento.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche
possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e
4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

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